Articoli | 18 June 2019 | Autore: Dott. Paolo Leo Tonna

​Niente più scontrini, ma sarà vera semplificazione?

Con l’estate (1 luglio) entra in vigore l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi; cerchiamo di capire cosa bisogna fare e chi è esente da questo.

 

È da anni che i nostri politici ripetono il mantra della semplificazione fiscale, ma ormai abbiamo capito che quando usano questa parola o peggio, quando utilizzano parole inglesi (Flat tax, Partecipation Exemption, Cooperative compliance…) per esprimere dei concetti che potrebbero essere tranquillamente riferiti nel nostro caro vecchio italico idioma, c’è sempre da sospettare.
L’eliminazione dello scontrino fiscale ci è stata “propinata” come la più evidente delle semplificazioni fiscali, ma così non è, per lo meno dalla parte di chi un tempo lo emetteva.
 

Cosa dice la legge

L’articolo 17 del D.L. 119/2018 (decreto più comunemente noto come “Pace fiscale”) ha introdotto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dal 1.1.2020 per tutti i contribuenti, ma incombe già dal 1.7.2019 per tutti coloro il cui volume d’affari supera l’ammontare di euro 400.000.

Attenzione però, che la norma indica volume d’affari e non volume dei corrispettivi, pertanto possono ricadere in questo cogente obbligo anche quelle aziende di produzione che hanno un piccolo spaccio aziendale, magari riservato ai soli dipendenti e con il quale conseguono ricavi di poche migliaia di euro.
L’obbligo di cui sopra porta in dote però l’eliminazione degli obblighi di registrazione dei corrispettivi e dell’emissione dello scontrino fiscale, in quanto sostituito da un semplice file trasmesso secondo specifiche modalità di invio telematico (del tutto analoghe per altro, all’altro grande fenomeno di semplificazione fiscale chiamato “fattura elettronica”).
 

I nuovi registratori di cassa telematici

Vediamo ora in parole povere cosa comporta questo nuovo “obbligo” di semplificazione.
Innanzi tutto, per poter effettuare la trasmissione telematica, non basta il vecchio registratore di cassa ma occorre dotarsi dei nuovi registratori di cassa telematici, già utilizzati dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), che già da anni è obbligata a trasmettere telematicamente i corrispettivi.

Purtroppo, le innovazioni tecnologiche costano e l’acquisto di questo nuovo strumento comporta una spesa di circa 2-3.000 euro. Non c’è da preoccuparsi troppo, però, in quanto la norma prevede un “munifico” contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, fruibile come credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.
 

Attenzione alla certificazione

Attenzione poi ad avere più punti cassa per singolo esercizio in quanto il documento di prassi attuativa recita: “Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al ‘Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo’ del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto”.

Per fortuna, è stato specificato successivamente che la certificazione di bilancio e la certificazione tecnica dei processi, che inizialmente dovevano essere forniti solo da una società di revisione, può essere ora più modestamente erogata da un semplice revisore contabile.
 

Chi è esente

La verità è che l’unica vera semplificazione fiscale è data solamente a quei contribuenti che rispondono ai requisiti per accedere al regime forfettario (volume d’affari inferiore a euro 65.000, per intenderci), per i quali non è previsto proprio alcun obbligo Iva; peccato che 65.000 euro siano troppo pochi per chi gestisce un’attività.


*Per ulteriori informazioni studio SPTT: paolo.tonna@sptt.it

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