Articoli | 01 February 2006 | Autore: Tommaso Caravani

Tagliandi manutenzione - Il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge

Abbiamo chiesto all’avvocato Vittore d’Acquarone, che si occupa degli aspetti legali del settore aftermarket, come effettuare i tagliandi di manutenzione ordinaria senza correre il rischio di far decadere la garanzia legale, per scoprire che…

Quando si mettono le mani su argomenti come la decadenza della garanzia legale in seguito a un intervento di manutenzione, oppure come la responsabilità delle officine durante tali operazioni, temi che toccano interessi molto importanti e tra loro opposti, oltre a posizioni di rendita storicamente consolidate, si rischia spesso di perdere di vista i problemi concreti, per avventurarsi in disquisizioni teoriche di nessuna utilità per i soggetti che dovrebbero trarre beneficio dalla nuova normativa. Ovvero di proporre soluzioni talmente complesse da risultare tanto astrattamente utili, quanto praticamente irrealizzabili. Ma è proprio vero che un’officina che voglia effettuare taglianti durante il periodo di garanzia debba produrre una documentazione paragonabile a quella del ministero degli interni? Ne abbiamo parlato con l’avvocato Vittore d’Acquarone, che senza entrare in dettagli e cavilli legali tipici del “burocratese”, ci ha spiegato a chiare lettere come è bene che si comporti un autoriparatore.

Avvocato d’Acquarone, per iniziare, la legge cosa dice esattamente?
In questo particolare campo di applicazione la legge di riferimento è sicuramente la Monti, ovvero il regolamento CE 1400/2002, insieme al DL n.24 del 2002; la normativa attuale certamente concede agli automobilisti la facoltà di affidarsi, per la manutenzione, anche alle officine indipendenti, senza che ciò possa far decadere la garanzia del venditore per difetti di conformità. Gli autoriparatori debbono però intervenire a regola d’arte e utilizzando ricambi originali o equivalenti.

Ma cosa significa operare correttamente e cosa può e cosa non può utilizzare l’autoriparatore durante tali interventi?
È fondamentale comprendere che ogni attività, necessariamente compatibile con le caratteristiche di omologazione, può essere effettuata sul veicolo senza far decadere la garanzia, a patto che essa sia eseguita in modo tale da non comprometterne la funzionalità, ovvero: a regola d’arte e con ricambi originali o di qualità equivalente. Questo significa che per le operazioni legate ai tagliandi periodici obbligatori durante i primi due anni di vita del veicolo, le officine debbono utilizzare prodotti e materiali dotati delle specifiche tecniche della casa costruttrice. Possono essere considerati tali anche quei ricambi per i quali il costruttore (non la casa automobilistica quindi) abbia rilasciato un certificato dal quale risulti che la loro qualità corrisponde a quella dei componenti di primo equipaggiamento. Il venditore che neghi l’intervento in garanzia deve indicare il nesso di causa che vincola il preteso imperfetto intervento del riparatore indipendente al vizio del componente di cui è chiesta la sostituzione in garanzia.
Conviene rifarsi a un pratico esempio: chi si faceva sostituire le pastiglie dei freni presso un riparatore indipendente, poteva vedersi negata la garanzia anche, per assurdo, su un’eventuale precoce usura della tappezzeria dei sedili. Oggi, invece, è pacifico che ci debba essere un nesso tra il lavoro svolto dall’autoriparatore (causa) e il componente difettoso (effetto). Quindi la garanzia, per rimanere nell’esempio, può interrompersi sulle pinze dei freni qualora sia dimostrabile che le pastiglie non fossero montate correttamente o non fossero compatibili con quelle scelte dal costruttore e che tale “difetto” ha causato quello lamentato alle pinze dei freni di cui è chiesta la sostituzione in garanzia. Ma il problema di fronte al quale si trovano spesso gli autoriparatori è proprio quello di dover documentare la qualità dell’intervento; in sostanza, cosa deve fare il meccanico per “dormire sonni tranquilli”?
Il problema credo possa essere affrontato dall’inizio, per così dire, del rapporto con il cliente, ovvero dalla compilazione del preventivo, che non deve essere visto come una perdita di tempo. Non è così, perchè è proprio sul preventivo che si forma il consenso dell’automobilista; è quindi fondamentale che il contratto sia il più preciso e dettagliato possibile, compresa l’indicazione che verranno usati ricambi originali o equivalenti. La fattura, anche se effettuata scrupolosamente, è solo un documento fiscale, che legalmente non costituisce prova che il lavoro è stato fatto, né tantomeno che quello era il lavoro chiesto dall’automobilista.
È importante chiarire che il rifiuto della concessionaria di prestare le eventuali operazioni in garanzia su un veicolo precedentemente sottoposto a tagliando presso un riparatore multimarca, non coinvolge direttamente quest’ultimo, bensì interviene nell’ambito del rapporto tra il proprietario del veicolo e la concessionaria. L’officina indipendente, quindi, può essere coinvolta nella vicenda solo qualora il proprietario del veicolo decida, autonomamente o sollecitato dal venditore, di sostenere che l’intervento non è stato eseguito a regola d’arte o comunque in modo diverso da come gli era stato promesso. In altre parole, la concessionaria che si rifiuta di intervenire su un’auto, appellandosi al fatto che la vettura è già stata “manomessa” da un non affiliato, deve innanzitutto dimostrare che le operazioni non sono state eseguite secondo quanto prescritto dalla casa e che ciò ha procurato il problema lamentato dal proprietario. Ci sta quindi dicendo che l’autoriparatore indipendente può evitare di compilare una relazione dettagliata di tutti i lavori eseguiti?
Non bisogna confondere la sostanza – la manutenzione del veicolo non è più monopolio del concessionario, così come la parti di ricambio non lo sono del costruttore – con i problemi connessi all’eventuale dimostrazione giudiziale delle proprie ragioni. Si tratta di ambiti diversi, che come tali debbono essere differentemente risolti. L’autoriparatore ha un dovere solo nei confronti dell’utente finale e potrebbe assolverlo predisponendo un preventivo analitico, sottoscritto dal cliente, nel quale vengano dettagliatamente specificati: ogni singolo intervento previsto, i ricambi, i materiali d’uso comune che verranno utilizzati. A lavori eseguiti, poi, emetterà una fattura anche solo con l’importo complessivo facendo riferimento al preventivo approvato, o allegandolo in copia. Quindi, suggerisco di adottare questa piccola accortezza per tutelarsi nei confronti di eventuali coinvolgimenti. Ma è proprio l’indicazione dei lavori, dei ricambi e dei materiali a essere laboriosa; non esiste un’alternativa?
Il preventivo potrebbe limitarsi ad annotare in calce solo la seguente indicazione: “L’autofficina assolve tutti i lavori prescritti dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione in dotazione al veicolo e si riserva di utilizzare parti di ricambio originali o equivalenti a esse ai sensi del regolamento CE 1400/2002”. Se riflettiamo, l’unica parte del contratto sulla quale il riparatore e il proprietario del veicolo, se vogliono conservare la garanzia del costruttore e del venditore, in cui hanno, per così dire, autonomia decisionale è quella che riguarda l’impiego di parti non di primo equipaggiamento. Gli altri interventi, parlando di tagliandi, debbono essere obbligatoriamente eseguiti e la circostanza che ciò sia indicato nel preventivo o addirittura nella sola fattura non ne è certamente la prova.
Come suggerimento poi, si potrebbe pensare di far scegliere al cliente, se vuole che si utilizzino ricambi originali o equivalenti. In questo modo, l’automobilista sarebbe anche coinvolto direttamente nella manutenzione della sua vettura e potrebbe valutare il risparmio che può ottenere utilizzando i ricambi alternativi a quelli originali. Cosa accade se un cliente entra in officina e chiede un lavoro che dovrebbe essere coperto da garanzia?
Difficilmente un automobilista riesce a capire a cosa sia dovuto un guasto; diverso il discorso per l’autoriparatore. In questo caso, accertato che il danno è coperto da garanzia, l’indipendente deve comunicare al proprietario del veicolo che si tratta di un problema coperto da garanzia e invitarlo a recarsi presso il concessionario. In nessun caso, quindi, l’autoriparatore deve intervenire sulla vettura, anche perchè, se il problema è in garanzia, il proprietario del veicolo ha diritto a una riparazione gratuita.

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