News | 20 March 2020 | Autore: redazione

Decreto Cura Italia, Bonus pubblicità 2020: ecco perché investire

Bonus pubblicità al 30% sull’intero investimento 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19: ecco la principale novità per le imprese che investono in pubblicità. Ce lo dice l’Articolo 98 del Decreto Cura Italia.
 

A seguito dell’emergenza Coronavirus (Covid-19), il Governo Italiano, con il Decreto Cura Italia n.18/2020 all’articolo 98, ha introdotto (per il solo anno 2020) positive novità riguardanti la misura del tax credit sugli investimenti: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati durante l’anno.

È bene precisare, però, che il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore (17 marzo 2020), per cui non è da escludere che la norma in questione possa subire delle modificazioni in sede di conversione in legge.

L’articolo 98 del Decreto (“Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa”), dunque, ha introdotto alcune novità per il credito d’imposta limitatamente all’anno 2020.

Innanzitutto, il Decreto ha integrato l’articolo 57-bis del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017, che aveva istituito il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, introducendo il nuovo comma 1-ter.

Riepiloghiamo, quindi, le novità dell’intervento normativo:
- Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati nel 2020;
- La comunicazione telematica preventiva degli investimenti effettuati e da effettuare nel 2020, è presentata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni già presentate o da presentare nel periodo tra il 1 ed il 31 marzo 2020.

Si evidenzia che:
- Per il 2020, il credito d’imposta verrà calcolato sulla base del valore assoluto degli investimenti pubblicitari nella misura unica del 30% e non invece nella misura unica del 75% del valore incrementale degli stessi, così come previsto a regime;
- Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà determinato il tetto di spesa a copertura del credito d’imposta per il 2020, ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017;
- Restano valide le norme recate dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018 n.90 recante le modalità ed i criteri per la concessione del contributo.
 
Vi lasciamo qui di seguito il testo dell’Articolo 98 del Decreto Cura Italia

Art. 98: Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse
condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
2. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le seguenti “2.000 per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.

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